venerdì 14 gennaio 2011

Agevolazioni solo per la parte preesistente, NO gli ampliamenti?

La deduzione del 36% (ed anche 55%) spetta in base alla vigente normativa alla parte esistente, ma data la definizione di ristruttuarazione in base al Dpr 380/2001 (demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma) l'Agenzia delle Entrate specifica in base all "Risoluzione 4/E" del 4 gennaio  fatti salvi  anche gli adeguamenti antisismici che anche i.lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa rientrano nella disciplina delle ristrutturazioni.

Il Fisco ha però precisato che i bonus fiscali devono essere calcolati con qualche limite e spettano solo nel caso in cui vengano rispettate le condizioni che regolano le ristrutturazioni. Il conteggio della detrazione viene cioè effettuato solo per le spese relative ai lavori sulla volumetria originaria e non a quelle sostenute per la realizzazione dell’ampliamento.
Si definisce invece “nuova costruzione” la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, o l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della loro sagoma.
Nel caso di ristrutturazione edilizia, le detrazioni competono solo quando alla demolizione segue una fedele ricostruzione.
Se la ristrutturazione è effettuata senza demolizione, ma con ampliamento dell’edificio, le detrazioni spettano solo per le spese riferite alla riqualificazione della parte esistente. La parte ampliata si configura infatti come nuova costruzione.

giovedì 13 gennaio 2011

Agevolazioni previste dalla Finanziaria 2010

La Finanziaria 2010 ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e ha reso permanente l’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Alcune domande che sorgono
Chi può usufruire di tale detrazione?
qualunque persona fisica titolare di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio e che ne sostenga le spese (proprietario, inquilino, familiare convivente, ecc.)
Cosa e soggetto alla detrazione?
Tutti i fabbricati a prevalente destinazione residenziale, per cui sono esclusi tutti gli altri (negozi, laboratori, uffici, ecc.), sono incluse inoltre le parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa.
Quale la somma massima detraibile?
Spetta la deduzione del 36% sull'importo massimo di 48.000 € per intervento su ogni singola unità immobiliare, è da capire che la somma derivata non viene rimborsata ma va a detrazione dell'imponibile IRPEF, per cui se il soggetto ha un'IRPEF elevata ha la detrazione, ma se ha poca IRPEF da versare la detrazione viene "persa".

Inoltre, la stessa legge Finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative; l’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. L'Agenzia delle Entrate ha ppubblicato nel suo sito un'apposita Guida dove sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio.