La deduzione del 36% (ed anche 55%) spetta in base alla vigente normativa alla parte esistente, ma data la definizione di ristruttuarazione in base al Dpr 380/2001 (demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma) l'Agenzia delle Entrate specifica in base all "Risoluzione 4/E" del 4 gennaio fatti salvi anche gli adeguamenti antisismici che anche i.lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa rientrano nella disciplina delle ristrutturazioni.
Il Fisco ha però precisato che i bonus fiscali devono essere calcolati con qualche limite e spettano solo nel caso in cui vengano rispettate le condizioni che regolano le ristrutturazioni. Il conteggio della detrazione viene cioè effettuato solo per le spese relative ai lavori sulla volumetria originaria e non a quelle sostenute per la realizzazione dell’ampliamento.
Si definisce invece “nuova costruzione” la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, o l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della loro sagoma.
Nel caso di ristrutturazione edilizia, le detrazioni competono solo quando alla demolizione segue una fedele ricostruzione.
Se la ristrutturazione è effettuata senza demolizione, ma con ampliamento dell’edificio, le detrazioni spettano solo per le spese riferite alla riqualificazione della parte esistente. La parte ampliata si configura infatti come nuova costruzione.
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